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Patrocinio Sezione Civile

COS'È

Il patrocinio a spese dello Stato è l'istituto che garantisce, a chi si trova in condizioni economiche disagiate ed ha necessità dell'assistenza di un legale per intraprendere un giudizio, che le spese del processo siano poste a carico dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili già pendenti o per le controversie non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Per effetto dell'ammissione alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'Erario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 115/02 (T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) artt. Da 74 a 89 e da 119 a 136.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ambito civile, il cittadino italiano, il cittadino straniero regolarmente soggiornante, l'apolide, gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economiche.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.743,93. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Si tiene conto soltanto del reddito del richiedente nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o nelle cause in cui gli interessi dello stesso sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare (conviventi).

DOVE SI RICHIEDE

Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

COSA OCCORRE

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato occorre presentare domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il processo, o il giudice davanti al quale sarà introdotto il giudizio; se il processo pende dinanzi alla Corte di Cassazione la domanda deve essere presentata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità; in caso di accoglimento trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente ed all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la verifica sui redditi dichiarati.

La domanda redatta in carta semplice deve essere:

- sottoscritta dall'interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita);

- depositata dall'interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo pec alla cancelleria del Magistrato innanzi al quale pende il procedimento, in caso di riproposizione della domanda a seguito di precedente rigetto.

La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:

- la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l'indicazione del processo);

- le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

- l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l'esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio;

- l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è tenuto a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.

Il Giudice che procede può chiedere all'interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.

La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

COSTI

La richiesta non comporta alcun costo.

Nota bene: Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l'Avvocato o il consulente tecnico. L'Avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

Nota bene: Si rammenta all'istante ammesso al patrocinio a spese dello Stato che quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti nei casi previsti dall'art. 134 del D.P.R. n. 115/2002 e in caso di revoca del patrocinio.

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