È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale o civile o di un provvedimento giudiziario ovvero di atto verbalizzato dal cancelliere e contenuto nei registri.
Le copie possono essere:
- semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (non hanno alcun valore legale in quanto prive di certificazione di conformità);
- autentiche: aventi valore legale pari all'originale in quanto munite della certificazione di conformità.
Per ottenere copia di un atto del processo o di un provvedimento è necessario farne richiesta.
Artt. 73 – 76 - art. 153 disp. att.
CHI PUO'RICHIEDERLOLe parti del procedimento e i loro difensori, le parti dell'atto e, su specifica autorizzazione, chiunque dimostri di averne interesse.
DOVE SI RICHIEDECancelleria dell'area che, secondo la natura dell'affare, ha in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia.
Istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Cancelleria in caso di richiesta da parte dei soggetti direttamente interessati.
Nel caso di richiesta di copie di atti iscritti nel registro successioni (rinunce, accettazioni con beneficio di inventario) da parte di soggetti diversi dai sottoscrittori degli stessi, è necessario depositare in Cancelleria specifica richiesta in bollo indirizzata al Presidente del Tribunale con l'indicazione delle precise motivazioni alla base della stessa.
TEMPIDopo tre giorni dalla richiesta; in caso di urgenza, entro due giorni.
COSTIPer il rilascio delle copie è previsto il pagamento dei diritti di copia come da tabella "Nuovi diritti di copia aggiornata al 2021", allegata.
Il pagamento va effettuato esclusivamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma PagoPA (vedi: Come fare per - Area Amministrativa - sezione Pagamenti Telematici).