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Amministrazione Trasparente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali.
Il sito istituzionale
garantisce www.giustizia.it in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. In particolare, i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il 23 giugno 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 8-6-2016), che ha apportato rilevanti modifiche in tema di obblighi di pubblicazione per le finalità di trasparenza e in tema di diritto di accesso civico.

Le presenti note legali corrispondono in larga misura a quelle del sito www.giustizia.it del Ministero della Giustizia, dal quale sono state tratte, modificando quanto strettamente necessario a renderle compatibili con l'attività del Tribunale.

In questa sezione vengono pubblicati i documenti e i dati principali relativi alle attività soggette ad obbligo di trasparenza del Tribunale Ordinario di Campobasso.

 

Legislazione

Il diritto di accesso documentale, disciplinato dalla Legge 241/90 e successive modifiche, consente di prendere visione di un determinato atto o documento amministrativo e di ottenerne copia, nei modi e con i limiti indicati dalla legge.

È esercitato da chiunque abbia un "interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
L'istanza può essere presentata a mano, inviata a mezzo posta o per modalità telematica ad uno dei seguenti indirizzi:
Segreteria amministrativa del Tribunale (stanza 4 ) – Piazza Vittorio Emanuele II, 26 – 86100 Campobasso (CB);
P.E.C.: prot.tribunale.campobasso@giustiziacert.it

Entro trenta giorni dal deposito o dalla ricezione della richiesta il Responsabile del procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti e valutazioni, adotta un provvedimento di accoglimento, differimento o diniego e lo comunica all'interessato.
Si informa che avverso la decisione di non accoglimento, differimento o diniego, ovvero decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza completa di ogni suo elemento, il richiedente può presentare, nell'ulteriore termine di trenta giorni, ricorso o richiesta di riesame alla Commissione per l'accesso nei casi di cui all'art. 27 della Legge n. 241/90, oppure ricorso al TAR.

ACCESSO CIVICO

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5, D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016).

L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l'amministrazione abbia omesso di pubblicare sul proprio sito web istituzionale (art. 5 co. 1).

L'Accesso civico generalizzato (o accesso F.O.I.A.) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, co. 2).

Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali.
L'istanza non richiede motivazione e può essere presentata a mano, inviata a mezzo posta o per modalità telematica ad uno dei seguenti indirizzi:

Segreteria amministrativa del Tribunale (stanza 4 ) – Piazza Vittorio Emanuele II, 26 – 86100 Campobasso (CB);
P.E.C.: prot.tribunale.campobasso@giustiziacert.it inserendo nell'oggetto della mail "Richiesta accesso civico generalizzato".

L'Amministrazione, se a seguito dell'istanza di accesso individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata A.R. o per via telematica se consentita tale forma di comunicazione. I controinteressati possono presentare - entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione - una motivata opposizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, co 5, del Decreto.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento dell'eventuale opposizione dei controinteressati.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.
In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'Amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

Gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla contrattualistica pubblica rispondono al principio comunitario di garanzia della massima trasparenza e diffusione degli stessi al fine della più ampia partecipazione possibile di operatori economici alle procedure ad evidenza pubblica.

In materia di contratti pubblici la disciplina generale della pubblicità degli atti si rinviene dal combinato dispostodell'art.37 D.Lgs 33/2013 e dell'art 29 D.Lgs 50/2016.

SITO INTERNET CONTRATTI STIPULATI

Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, i dati relativi a tuttii contratti stipulati da questo Ufficio sono pubblicati, a cura del Ministero della Giustizia, sul sito: 

http://sigeg.giustizia.it/Contratti/Ricerca

 

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